Se le porte sono chiuse, o si incontrano ostacoli all'apposizione dei sigilli, o sorgono altre difficoltà, tanto prima quanto durante l'apposizione, il giudice (1) può ordinare l'apertura delle porte e dare gli altri provvedimenti opportuni. (1) Parola così sostituita dal D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.