Art. 757 cpc - Conservazione di testamenti e di carte

Se nel procedere all'apposizione dei sigilli si trovano testamenti o altre carte importanti, il giudice (1) provvede alla conservazione di essi. Se non può provvedervi nello stesso giorno, nel processo verbale descrive la forma esterna delle carte, e le chiude in un involto da lui sigillato e sottoscritto, in presenza delle parti, fissando il giorno e l'ora in cui emetterà i provvedimenti ulteriori. (1) Parola così sostituita dal D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.




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