Art. 761 cpc - Accesso nei luoghi sigillati

Il giudice (1) o il cancelliere non possono entrare nei luoghi chiusi con l'apposizione dei sigilli, finché non ne sia stata ordinata la rimozione a norma dell'articolo 762, salvo che il giudice (1) disponga con decreto motivato l'accesso per urgenti motivi. (1) Parola così sostituita dal D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.




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