Art. 763 cpc - Provvedimento di rimozione

La rimozione dei sigilli è ordinata con decreto dal giudice (1) su istanza di alcuna delle persone indicate nell'articolo 753 numeri 1, 2 e 4. Nei casi previsti nell'articolo 754 può essere ordinata anche d'ufficio e, se ricorrano le ipotesi di cui ai numeri 2 e 3, la rimozione deve essere seguita dall'inventario. L'istanza e il decreto sono stesi di seguito al processo verbale di apposizione. (1) Parola così sostituita dal D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.




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