Art. 783 cpc - Vendita di beni ereditari

La vendita di beni mobili deve essere promossa dal curatore nei trenta giorni successivi alla formazione dell'inventario salvo che il giudice (1), con decreto motivato, non disponga altrimenti. La vendita dei beni immobili può essere autorizzata dal tribunale con decreto in camera di consiglio soltanto nei casi di necessità o utilità evidente. (1) Parola così sostituita dal D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.




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