Art. 801 cpc - Provvedimenti stranieri di volontaria giurisdizione

Agli atti di giudici stranieri in materia di volontaria giurisdizione, quando si vuole farli valere in Italia, è attribuita efficacia nella Repubblica a norma degli articoli 796 e 797 in quanto applicabili. Articolo abrogato dalla L. 31 maggio 1995, n. 218 con decorrenza dal 31 dicembre 1996.