Art. 805 cpc - Notificazione di atti giudiziari di autorità straniere

La notificazione di citazioni a comparire davanti ad autorità straniere o di altri atti provenienti da uno stato estero è autorizzata dal pubblico ministero presso il tribunale, nella cui giurisdizione la notificazione si deve eseguire. La notificazione richiesta in via diplomatica è eseguita, a cura del pubblico ministero, da un ufficiale giudiziario da lui richiesto. Articolo abrogato dalla L. 31 maggio 1995, n. 218 con decorrenza dal 31 dicembre 1996.