Art. 808 bis cpc - Convenzione di arbitrato in materia non contrattuale

Le parti possono stabilire, con apposita convenzione, che siano decise da arbitri le controversie future relative a uno o più rapporti non contrattuali determinati La convenzione deve risultare da atto avente la forma richiesta per il compromesso dall'articolo 807. Articolo aggiunto dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40.




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