Art. 813 cpc - Accettazione degli arbitri

L'accettazione degli arbitri deve essere data per iscritto e può risultare dalla sottoscrizione del compromesso o del verbale della prima riunione. Agli arbitri non compete la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. Articolo modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40.




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