Art. 816 quinquies cpc - Intervento di terzi e successione nel diritto controverso

L'intervento volontario o la chiamata in arbitrato di un terzo sono ammessi solo con l'accordo del terzo e delle parti e con il consenso degli arbitri. Sono sempre ammessi l'intervento previsto dal secondo comma dell'articolo 105 e l'intervento del litisconsorte necessario. Si applica l'articolo 111. Articolo aggiunto dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40.




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