Il lodo è soggetto all'impugnazione per nullità, per revocazione e per opposizione di terzo. I mezzi d'impugnazione possono essere proposti indipendentemente dal deposito del lodo. Il lodo che decide parzialmente il merito della controversia è immediatamente impugnabile, ma il lodo che risolve alcune delle questioni insorte senza definire il giudizio arbitrale è impugnabile solo unitamente al lodo definitivo. Articolo modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40.