Art. 837 cpc - Deliberazione del lodo

Il lodo è deliberato a maggioranza di voti dagli arbitri riuniti in conferenza personale, anche videotelefonica, salvo che le parti abbiano deliberato diversamente, ed è quindi redatto per iscritto. Articolo abrogato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40.




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