Art. 98 cpc - auzione per le spese

Il giudice istruttore, il pretore o il giudice di pace, su istanza del convenuto, può disporre con ordinanza che l'attore non ammesso al gratuito patrocinio, presti cauzione per il rimborso delle spese, quando vi è fondato timore che l'eventuale condanna possa restare ineseguita. Se la cauzione non è prestata nel termine stabilito, il processo si estingue. La Corte Costituzionale con sentenza 29 novembre 1960, n. 67 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.




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