Art. 103 disp. att. cpc - Termine per l'intimazione al testimone

L'intimazione di cui all'articolo 250 del Codice deve essere fatta ai testimoni almeno sette giorni prima dell'udienza in cui sono chiamati a comparire (1). Con l'autorizzazione del giudice il termine può essere ridotto nei casi d'urgenza. L'intimazione a cura del difensore contiene: 1) l'indicazione della parte richiedente e della controparte, nonché gli estremi dell'ordinanza con la quale è stata ammessa la prova testimoniale; 2) il nome, il cognome ed il domicilio della persona da citare; 3) il giorno, l'ora e il luogo della comparizione, nonché il giudice davanti al quale la persona deve presentarsi; 4) l'avvertimento che, in caso di mancata comparizione senza giustificato motivo, la persona citata potrà essere condannata al pagamento di una pena pecuniaria non inferiore a 100 curo e non superiore a 1.000 euro (2). (1) Il comma che recitava: “L'intimazione di cui all'articolo 250 del Codice deve essere fatta ai testimoni almeno tre giorni prima dell'udienza in cui sono chiamati a comparire.” è stato così modificato dall'art. 2, L. 28 dicembre 2005, n. 263. (2) Comma aggiunto dall'art. 2, L. 28 dicembre 2005, n. 263.




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