Art. 104 disp. att. cpc - Mancata intimazione ai testimoni

Se la parte senza giusto motivo non fa chiamare i testimoni davanti al giudice, questi la dichiara, anche d’ufficio, decaduta dalla prova, salvo che l’altra parte dichiari di avere interesse all’audizione (1). Se il giudice riconosce giustificata l'omissione, fissa una nuova udienza per l'assunzione della prova. (1) Il comma: “Se la parte senza giusto motivo non fa chiamare i testimoni davanti al giudice, questi la dichiara decaduta dalla prova.” è stato così sostituito dall’art. 52, L. 18 giugno 2009, n. 69.




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