Art. 107 disp. att. cpc - Liquidazione delle indennità ai testimoni.

Il giudice, con provvedimento steso in margine al processo verbale, liquida a norma di legge un'indennità al testimone che ha reso la deposizione, quando esso non dichiara di rinunciarvi. Il provvedimento costituisce titolo esecutivo. Articolo abrogato dall'art. 299, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113 e dall'art. 299, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.




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