Per l'astensione e per la ricusazione degli esperti si applicano le disposizioni degli articoli 51 e seguenti del codice. La ricusazione può essere proposta anche per gravi ragioni di convenienza. Agli effetti dell'applicazione degli articoli indicati nel comma precedente gli esperti sono considerati consiglieri d'appello. Articolo abrogato a seguito della soppressione dell'ordinamento corporativo disposto con il D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369.