Art. 112 bis disp.att. cpc - Rimessione della causa al collegio in pendenza di reclamo.

Fino a quando non siano decorsi i termini stabiliti dall'articolo 178 quinto comma del codice, il giudice istruttore, davanti al quale è stato proposto il reclamo, può d'ufficio, rimettere le parti al collegio a norma dell'articolo 187 secondo e terzo comma dello stesso codice. In questo caso il giudice invita le parti a precisare le conclusioni a norma dell'articolo 189 del codice. Articolo aggiunto dall'art. 28, d.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857 e successivamente abrogato dall'art. 89, L. 26 novembre 1990, n. 353.




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