Al principio di ogni trimestre il presidente del tribunale o della sezione determina con decreto i giorni in cui si tengono le camere di consiglio e la composizione dei relativi collegi giudicanti. Se alla camera di consiglio sono chiamati giudici in numero superiore a quello stabilito, il collegio, per ciascuna causa, è formato dal presidente, dal relatore e dal giudice più anziano. (1) L’articolo che recitava: “Determinazione dei giorni di udienza. - All'inizio di ciascun anno giudiziario, il presidente del tribunale stabilisce, con decreto approvato dal primo presidente della corte d'appello, i giorni della settimana e le ore in cui il tribunale o le sezioni tengono le udienze di discussione delle cause. Il decreto del presidente deve restare affisso per tutto l'anno in ciascuna sala d'udienza del tribunale.” è stato così sostituito dall'art. 80, L. 26 novembre 1990, n. 353.