Art. 122 disp. att. cpc - Forma dell'istanza per integrazione dei provvedimenti istruttori

L'istanza per l'integrazione di un provvedimento istruttorio a norma dell'articolo 289 del Codice è fatta con ricorso diretto al giudice istruttore o, in mancanza, al presidente del collegio.




Leggi altri articoli in: Disposizioni per l'attuazione