Art. 123 bis disp. att. cpc - Trasmissione del fascicolo d'ufficio al giudice superiore.

Se l'impugnazione è proposta contro una sentenza non definitiva, non si applicano le disposizioni degli articoli 347 ultimo comma e 369 ultimo comma del Codice. Tuttavia il giudice dell'impugnazione può, se lo ritiene necessario, richiedere la trasmissione del fascicolo d'ufficio, ovvero ordinare alla parte interessata di produrre copia di determinati atti. (1) Articolo aggiunto dall'art. 29, d.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857.




Leggi altri articoli in: Disposizioni per l'attuazione