Art. 130 disp. att. cpc - Appello contro la sentenza di estinzione del processo.

Nel giudizio d'appello contro la sentenza che ha dichiarato l'estinzione del processo a norma dell'art. 308 del codice o che ha provveduto sul reclamo previsto nell'art. 630 del codice stesso, il collegio, quando è necessario, autorizza le parti a presentare memorie, fissando i rispettivi termini, e provvede in camera di consiglio con sentenza. (1) L’articolo che recitava: “Nel giudizio d'appello contro la sentenza che ha dichiarato l'estinzione del processo a norma dell'articolo 308 del Codice o che ha provveduto sul reclamo previsto nell'articolo 630 del Codice stesso, l'istruttore svolge le attività previste nell'articolo 350 dello stesso Codice, e, quando è necessario, autorizza le parti a presentare memorie, fissando i rispettivi termini. Il collegio provvede in camera di consiglio con sentenza.” è stato così sostituito, prima, dall'art. 35, d.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857 e poi dall'art. 82, L. 26 novembre 1990, n. 353.




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