Art. 131 bis disp. att. cpc - Sospensione dell'esecuzione delle sentenze impugnate per cassazione.

Sull'istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza prevista dall'articolo 373 del Codice, il giudice non può decidere se la parte istante non ha dimostrato di avere depositato il ricorso per cassazione contro la sentenza medesima. (1) Articolo aggiunto dall'art. 36, d.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857.




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