Art. 131 disp. att. cpc - Deliberazione dei provvedimenti

Nel deliberare i provvedimenti la corte d'appello applica le disposizioni dell'articolo 276 del Codice. Il relatore vota per primo, quindi votano i consiglieri in ordine inverso di anzianità e per ultimo il presidente. La scelta dell'estensore della sentenza è fatta dal presidente tra i componenti il collegio che hanno espresso voto conforme alla decisione.




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