La riserva di ricorso per Cassazione prevista nell'articolo 361 del Codice deve essere fatta nei modi stabiliti dall'articolo 129 primo e secondo comma. Si applicano al ricorso per Cassazione le disposizioni dell'articolo 129 terzo comma. L'articolo 129, terzo comma, si applica altresì se il processo si estingue dopo la pronuncia delle sentenze previste dall'articolo 360, terzo comma, del codice (2). (1) Articolo così sostituito dall'art. 37, d.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857. (2) Comma aggiunto dall'art. 19, D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40.