Art. 134 bis disp. att. cpc - Residenza o sede delle parti.

All'atto del deposito di ricorso, controricorso o memoria, i difensori dichiarano il luogo di residenza o la sede della parte. (1) Articolo aggiunto dall'art. 19, D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40.




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