Gli avvocati che hanno sottoscritto il ricorso o il controricorso possono provvedere al deposito degli stessi e degli atti indicati negli articoli 369 e 370 del codice mediante l'invio per posta, in plico raccomandato, al cancelliere della Corte di cassazione. Agli atti devono essere uniti: 1. le marche per diritti, indennità di trasferta e spese postali per la notificazione dei biglietti di cancelleria e degli altri atti del procedimento eseguita su richiesta del cancelliere (2); 2. le marche a favore della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza per gli avvocati e procuratori, applicate sul ricorso o sul controricorso; 3. le copie in carta semplice del ricorso o del controricorso e della sentenza o della decisione impugnata di cui all'articolo 137; 4. un doppio elenco in carta semplice di tutte le carte e marche inviate, sottoscritto dall'avvocato (3). All'atto del ricevimento del plico, il cancelliere controlla l'esattezza dell'elenco e ne restituisce, mediante raccomandata con avviso di ricevimento e con tassa a carico del destinatario, una copia al mittente nella quale attesta la data di arrivo del piego in cancelleria e gli eventuali inadempimenti degli oneri di cui ai numeri 1), 2) e 3) del secondo comma. Nel termine per la presentazione del ricorso o del controricorso, ovvero, successivamente, fino al trentesimo giorno dal ricevimento della raccomandata con la quale l'elenco è stato restituito, il difensore può provvedere all'invio in cancelleria delle e delle copie mancanti (4). Il deposito e le varie integrazioni di cui al comma precedente si hanno per avvenuti, a tutti gli effetti, alla data di spedizione dei plichi con la posta raccomandata. Nel fascicolo di ufficio il cancelliere allega la busta utilizzata per l'invio del ricorso o del controricorso ed, eventualmente, quella utilizzata per l'invio delle suddette marche o ricevute di versamenti su conti correnti postali e copie. (…) (5) (1) Articolo così sostituito dall'art. 3, L. 7 febbraio 1979, n. 59 (2) Le parole “o le ricevute dei versamenti sui conti correnti postali dovuti per imposta di bollo, per tassa di iscrizione a ruolo, per diritti di cancelleria e” e “diritto di chiamata di causa,” sono state abrogate dall'art. 299, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113 e dall'art. 299, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. (3) Le parole “o ricevute di versamenti sui conti correnti postali” sono state abrogate dall'art. 299, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113 e dall'art. 299, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. (4) Le parole marche “o ricevute di versamenti su conti correnti postali” sono state abrogate dall'art. 299, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113 e dall'art. 299, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. (5) Il comma che recitava: “L'inosservanza delle prescrizioni di cui al secondo comma, numero 1), e del termine stabilito dal quarto comma, comporta la sanzione del raddoppio delle imposte, delle tasse, dei diritti, delle indennità e delle spese ivi previste. In tale caso il dirigente della cancelleria ingiunge alla parte ed al difensore di pagare, in solido, l'importo dovuto nelle forme indicate dall'articolo 137.” è stato abrogato dall'art. 299, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113 e dall'art. 299, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.