Art. 135 disp. att. cpc - Invio di copie alle parti.

Agli avvocati non residenti in Roma, i quali ne abbiano fatto richiesta all'atto del deposito del ricorso o del controricorso, sono inviati in copia, mediante lettera raccomandata con tassa a carico del destinatario, l'avviso dell'udienza di discussione e il dispositivo della sentenza della Corte. (1) Articolo così sostituito dall'art. 4, L. 7 febbraio 1979, n. 59.




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