Il primo presidente della Corte suprema di cassazione, nei casi d'inammissibilità e d'improcedibilità del ricorso e negli altri casi previsti nell'articolo 375 del Codice, dispone l'invio al pubblico ministero dei ricorsi che debbono essere decisi in camera di consiglio e di quelli dei quali il pubblico ministero stesso ha fatto richiesta. Il pubblico ministero, se ritiene che i ricorsi debbano essere trattati in camera di consiglio, stende per iscritto le sue requisitorie in calce ai ricorsi stessi e restituisce gli atti alla cancelleria della corte. Il cancelliere provvede alla notificazione delle requisitorie ai difensori delle parti a norma dell'articolo 375 quarto comma del Codice (2). Articolo abrogato dall'art. 19, D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40. (2) Comma così sostituito dall'art. 83, L. 26 novembre 1990, n. 353.