L'albo è tenuto dal presidente del tribunale ed è formato da un comitato da lui presieduto e composto dal procuratore della Repubblica (1) e da un professionista iscritto nell'albo professionale, designato dal consiglio dell'ordine, o dal collegio della categoria, cui appartiene il richiedente l'iscrizione nell'albo dei consulenti tecnici. Il consiglio predetto ha facoltà di designare, quando lo ritenga opportuno, un professionista iscritto nell'albo di altro ordine o collegio, previa comunicazione al consiglio che tiene l'albo a cui appartiene il professionista stesso. Quando trattasi di domande presentate da periti estimatori, la designazione è fatta dalla camera di commercio, industria artigianato e agricoltura (2). Le funzioni di segretario del comitato sono esercitate dal cancelliere del tribunale (3). (1) Denominazione così modificata in virtù dell'art. 1, D.Lgs.C.P.S. 2 agosto 1946, n. 72, ratificato con L. 10 febbraio 1953, n. 73. (2) La denominazione “camere di commercio, industria, e agricoltura” è stata così modificata dall'art. 2, L. 26 settembre 1966, n. 792. (3) Articolo così sostituito dall'articolo unico, D.Lgs.Lgt. 12 ottobre 1945, n. 700, sulla costituzione del comitato incaricato di formare l'albo dei consulenti tecnici del giudice.