Possono ottenere l'iscrizione nell'albo coloro che sono forniti di speciale competenza tecnica in una determinata materia, sono di condotta morale (1) specchiata e sono iscritti nelle rispettive associazioni professionali (2). Nessuno può essere iscritto in più di un albo. Sulle domande di iscrizione decide il comitato indicato nell'articolo precedente. Contro il provvedimento del comitato è ammesso reclamo, entro quindici giorni dalla notificazione, al comitato previsto nell'articolo. (1) Il requisito della condotta politica deve ritenersi non più necessario per il disposto dell'art. 22 della Costituzione. (2) Le associazioni professionali sono state soppresse con il D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369. Le relative funzioni sono ora devolute ai consigli degli ordini ex art. 1, D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 382.