Art. 155 quinquies disp. att. cpc - Accesso alle banche dati tramite i gestori

Quando le strutture tecnologiche, necessarie a consentire l'accesso diretto da parte dell'ufficiale giudiziario alle banche dati di cui all'articolo 492-bis del codice e a quelle individuate con il decreto di cui all'articolo 155-quater, primo comma, non sono funzionanti, il creditore, previa autorizzazione a norma dell'articolo 492-bis, primo comma, del codice, può ottenere dai gestori delle banche dati previste dal predetto articolo e dall'articolo 155-quater di queste disposizioni le informazioni nelle stesse contenute (1). La disposizione di cui al primo comma si applica, limitatamente alle banche dati previste dall'articolo 492-bis del codice, anche sino all'adozione di un decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, che attesta la piena funzionalita' delle strutture tecnologiche necessarie a consentire l'accesso alle medesime banche dati. Il decreto di cui al periodo precedente e' adottato entro tre mesi dall'entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 155-quater. La disposizione di cui al presente comma perde efficacia se il decreto dirigenziale non e' adottato entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (2). Articolo inserito dall’art. 19, comma 2, lett. a), D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 novembre 2014, n. 162; per l’applicazione di tale disposizione, vedi l’art. 19, comma 6-bis del suddetto D.L. 132/2014. (1) Comma modificato dall’art. 14, comma 1, lett. a, n.1 del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132. (2) Comma aggiunto dall’art. 14, comma 1, lett. a, n. 2 del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132.




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