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All'atto della richiesta del pignoramento il creditore può dichiarare che intende partecipare personalmente alle operazioni.
Nel caso di cui al primo comma l'ufficiale giudiziario deve comunicare la data e l'ora dell'accesso, da effettuare entro quindici giorni, con un preavviso di tre giorni, riducibile nei casi di urgenza. Il creditore, a sue spese, può partecipare alle operazioni di pignoramento eseguite a norma degli articoli 513 e 518 del codice, con l'assistenza o a mezzo di difensore e di esperto o di uno di essi.
L’articolo che recitava: “Assistenza del creditore al pignoramento. Il creditore istante può assistere a sue spese alle operazioni di pignoramento eseguite a norma degli articoli 513 e 518 del Codice.” è stato così sostituito dall'art. 20, L. 24 febbraio 2006, n. 52.