Il cancelliere del tribunale presso il quale è depositato il processo verbale di vendita, a norma dell'articolo 537 ultimo comma del Codice, cura la registrazione di esso. (1) L’articolo che recitava: “Registrazione del processo verbale di vendita. Il cancelliere della pretura presso il quale è depositato il processo verbale di vendita, a norma dell'articolo 537 ultimo comma del Codice, cura la registrazione di esso.” è stato così modificato dall'art. 131, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.