Dell'istanza di assegnazione o di vendita deve essere data pubblica notizia a cura del cancelliere a norma dell'articolo 490 del Codice almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata per pronunciare sulla istanza stessa. Articolo abrogato dall'art. 2, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con L. 14 maggio 2005, n. 80.