Il Ministro della giustizia stabilisce con proprio decreto i siti internet destinati all'inserimento degli avvisi di cui all'articolo 490 del codice e i criteri e le modalità con cui gli stessi sono formati e resi disponibili. (1) Articolo aggiunto dall'art. 2, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con L. 14 maggio 2005, n. 80.