Art. 18 disp. att. cpc - Revisione dell'albo

L'albo è permanente. Ogni quattro anni il comitato di cui all'articolo deve provvedere alla revisione dell'albo per eliminare i consulenti per i quali è venuto meno alcuno dei requisiti previsti nell'articolo o è sorto un impedimento a esercitare l'ufficio.




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