Art. 183 disp. att. cpc - Provvedimenti temporanei nell'esecuzione per consegna o rilascio

I provvedimenti temporanei di cui all'articolo 610 del Codice sono dati dal giudice dell'esecuzione con decreto. (1) L’articolo che recitava: “Provvedimenti temporanei nell'esecuzione per consegna o rilascio. I provvedimenti temporanei di cui all'articolo 610 del Codice sono dati dal pretore con decreto.” è stato così modificato dall'art. 131, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.




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