Art. 186 bis disp. att. cpc - Trattazione delle opposizioni in materia esecutiva.

I giudizi di merito di cui all’articolo 618, secondo comma, del codice sono trattati da un magistrato diverso da quello che ha conosciuto degli atti avverso i quali è proposta opposizione. (1) Articolo aggiunto dall’art. 52, L. 18 giugno 2009, n. 69.




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