Art. 187 bis disp. att. cpc - Intangibilità nei confronti dei terzi degli effetti degli atti esecutivi compiuti.

In ogni caso di estinzione o di chiusura anticipata del processo esecutivo avvenuta dopo l'aggiudicazione, anche provvisoria, o l'assegnazione, restano fermi nei confronti dei terzi aggiudicatari o assegnatari, in forza dell'articolo 632, secondo comma, del codice, gli effetti di tali atti. Dopo il compimento degli stessi atti, l'istanza di cui all'articolo 495 del codice non è più procedibile. (1) Articolo aggiunto dall'art. 2, D.L 14 marzo 2005, n. 35, inserito dalla L. 14 maggio 2005, n. 80.




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