La vigilanza sui consulenti tecnici è esercitata dal presidente del tribunale, il quale, d'ufficio o su istanza del procuratore della Repubblica (1) o del presidente dell'associazione professionale (2), può promuovere procedimento disciplinare contro i consulenti che non hanno tenuto una condotta morale (3) specchiata o non hanno ottemperato agli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti. Per il giudizio disciplinare è competente il comitato indicato nell'articolo. (1) Denominazione così modificata dall’art. 1, D.Lgs.C.P.S. 2 agosto 1946, n. 72, ratificato con L. 10 febbraio 1953, n. 73. (2) Le associazioni professionali sono state soppresse con il D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369. Le relative funzioni sono ora devolute ai consigli degli ordini ex art. 1, D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 382. (3) Il requisito della condotta politica deve ritenersi non più necessario per il disposto dell'art. 22 della Costituzione.