Art. 196 disp. att. cpc - Reclamo contro il decreto che nega l'esecutorietà del lodo.

Le parti debbono proporre il reclamo previsto negli articoli 825 ultimo comma e 456 ultimo comma del Codice nel termine perentorio di giorni quindici dalla comunicazione del decreto che nega l'esecutorietà. Articolo abrogato dall'art. 17, L. 5 gennaio 1994, n. 25.




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