Art. 209 disp. att. cpc - Impugnazioni nei giudizi con pluralità di parti

Nei procedimenti d'impugnazione si applicano le disposizioni degli articoli 331 e seguenti del Codice se, nel giorno in cui entra in vigore il Codice stesso, non sono state pronunciate sentenze dal giudice di impugnazione; altrimenti si osservano le disposizioni della legge precedente, in quanto non modificate dalle presenti norme.




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