Nei processi d'appello rispetto ai quali, nel giorno in cui entra in vigore il Codice, non sono scaduti i termini per la comparizione delle parti fissati negli atti d'appello, queste debbono costituirsi a norma dell'articolo 347 del Codice. Si applicano le disposizioni dell'articolo 197. Il cancelliere forma il fascicolo d'ufficio a norma dell'articolo 200, nel tribunale e nella corte il presidente nomina l'istruttore a norma dell'articolo 349 del Codice e il procedimento prosegue secondo le norme del Codice.