Nei processi d'appello nei quali, nel giorno in cui entra in vigore il Codice, le parti sono già comparse si applicano le disposizioni degli articoli 198 e 199 disp.att.c.p.c. Il cancelliere forma il fascicolo a norma dell'articolo 200 disp.att.c.p.c. e, se l'impugnazione riguarda una sentenza interlocutoria esecutiva, inserisce nel fascicolo i soli atti relativi all'impugnazione, ma il giudice d'appello può richiedere al cancelliere del giudice di primo grado copia degli atti inseriti nel fascicolo d'ufficio che sono necessari per decidere sull'impugnazione.