Se nel giorno in cui entra in vigore il Codice è stato proposto ricorso per Cassazione, al procedimento si applicano le disposizioni del Codice, ma i termini per il deposito del ricorso e del controricorso rimangono quelli stabiliti dalla legge precedente. Se nel giorno in cui entra in vigore il Codice sono stati depositati i ricorsi e il controricorso o se i termini per il deposito di essi sono scaduti, si applicano al procedimento le disposizioni degli articoli 374 e seguenti del Codice.