Nei processi di espropriazione di beni mobili in cui prima dell'entrata in vigore del Codice è stata chiesta o disposta la vendita dei beni pignorati, il creditore procedente deve fare i depositi di cui all'articolo precedente prima della vendita altrimenti il processo si estingue. Eseguiti i depositi si applicano le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo precedente, ma i creditori partecipano alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita a norma della legge anteriore. Se prima dell'entrata in vigore del Codice è stata eseguita in tutto o in parte la vendita, il processo prosegue secondo le disposizioni della legge precedente.