Art. 228 disp. att. cpc - Arbitri e procedimento arbitrale

Per la sostituzione o revocazione degli arbitri e per i diritti e doveri ad essi spettanti si applicano le disposizioni degli articoli 811 e 813 e seguenti del Codice. Al procedimento arbitrale si applicano le disposizioni degli articoli 816 e seguenti del Codice, ma sono salvi gli effetti dei lodi interlocutori già depositati all'entrata in vigore del Codice.




Leggi altri articoli in: Disposizioni per l'attuazione