Art. 229 disp. att. cpc - Impugnazione delle sentenze

Le sentenze pronunciate dagli arbitri prima dell'entrata in vigore del Codice sono impugnabili a (1) Le disposizioni transitorie contenute negli articoli 197-231 disp.att.c.p.c. devono considerarsi non più operanti per avere esaurito il loro effetto.




Leggi altri articoli in: Disposizioni per l'attuazione