Il giudice regolarmente adito secondo le leggi anteriori mantiene la competenza sugli affari di cui è stato investito anche se le norme sulla competenza sono mutate. I giudizi proposti prima dell'entrata in vigore del Codice davanti ai collegi tecnici per la decisione delle controversie di cottimo e alle commissioni per gli infortuni agricoli e per le assicurazioni sociali continuano ad essere regolati dalla legge precedente fino alla loro definizione (1). (1) Le disposizioni transitorie contenute negli articoli 197-231 disp.att.c.p.c. devono considerarsi non più operanti per avere esaurito il loro effetto.